Gentile Collega,
in base al decreto interministeriale del 29 maggio, coloro che hanno già percepito il reddito di ultima istanza relativo alla mensilità di marzo riceveranno automaticamente il bonus di aprile, senza necessità di una nuova domanda.
Per tutti gli altri casi sarà necessario presentare la domanda dall'8 giugno all'8 luglio 2020, seguendo la modalità telematica attraverso l'area riservata del sito internet cassaforense.it.
Di seguito trascrivo la comunicazione del Presidente di Cassa Forense, Avv. Nunzio Luciano, in merito all'erogazione in oggetto.
Per ogni necessità io ed il collega Avv. Giovanni Schiavoni, delegati distrettuali di Cassa Forense, rimaniamo a Tua disposizione.
I nostri recapiti sono rispettivamente: 348.3191856 e 338.7227777.
Cordiali saluti, Avv. Francesco Maione
Reddito di ultima istanza: modalità di accesso bonus di aprile
Il Decreto interministeriale del 29 maggio 2020, appena applicato, ha stabilito i criteri per l’erogazione del bonus di 600 euro per il mese di aprile agli iscritti alle gestioni previdenziali dei professionisti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Va, innanzitutto, precisato che, coloro che sono stati ammessi al bonus di marzo, non devono ripresentare la domanda. Il pagamento relativo al mese di aprile, in questi casi, avverrà in automatico, fermo restando l’iscrizione da data antecedente al 23 febbraio 2020.
In tutti gli altri casi la domanda andrà presentata a Cassa Forense, esclusivamente con modalità telematica, attraverso l’apposita procedura che sarà attivata, nell’area riservata del sito Internet dell’Ente, nel corso della giornata dell’8 giugno 2020, in contemporanea con gli altri Enti aderenti all’Adepp, e fino alle ore 24:00 dell’8 luglio 2020.
Si ricorda che il decreto stabilisce che possono presentare istanza i professionisti, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che abbiano prodotto un reddito professionale non superiore a 50.000 per l’anno di imposta 2018, ivi compresi i neo iscritti nel 2019 e nel 2020 (alla data del 23 febbraio 2020) in possesso dei requisiti.
Il DM stabilisce, inoltre, che il bonus di cui sopra è incompatibile con le prestazioni previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38, e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 aprile 2020, il reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, né le indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
La graduatoria per le nuove domande verrà formata sulla base dell’ordine cronologico di arrivo, previa verifica del possesso dei requisiti.
Il format dell’istanza, predisposto con l’indicazione delle dichiarazioni da rendere, sia nel caso che di reddito professionale inferiore ai 35.000 euro, sia nel caso di reddito professionale ricompreso tra 35.000 e 50.000 euro, dovrà essere compilato in ogni sua parte, ivi compresa l’indicazione delle coordinate bancarie o postali.
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, copia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale.
Eventuali domande, pervenute in forma cartacea o, comunque, con modalità diverse da quelle stabilite, saranno ritenute inammissibili.
Roma, 5 giugno 2020
Il Presidente Avv. Nunzio Luciano
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