Com’è noto, la legge 11 dicembre 1990 n. 379 (art. 1, trasfuso nell’art. 70 Dlgs. n. 151/2001), ha esteso alla lavoratrice libera professionista iscritta a un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza (nel caso delle avvocate la Cassa di Previdenza e Assistenza Forense) il diritto alla corresponsione di un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa (...).
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