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16/11/2022 - Le novità nel processo tributario del 07.12.2022
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Si trasmette la comunicazione relativa all’evento formativo organizzato via web per il 07.12.2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.30, corredata del relativo programma.
L’accreditamento è operato dall’UNCAT, Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi, quale associazione specialistica riconosciuta come maggiormente rappresentativa dal CNF, in forza della convenzione sottoscritta con lo stesso ed al quale la presente è indirizzata per questa finalità.
La presente è inviata ai COA territoriali per il riconoscimento dei crediti formativi ai loro iscritti.
Cordiali saluti
Il Direttore della Scuola Formazione Uncat
avv. Michele Di Fiore
www.formazioneuncat.it
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19/08/2020 - Accreditamenti FAD (eventi formativi da remoto)
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La Commissione Formazione ed Eventi dell’Ordine degli Avvocati di Bari rende noto che il Consiglio Nazionale Forense, con delibera n. 193 del 20.04.2020, ha stabilito che:
1) in deroga agli art.17 c. 2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, gli Ordini Territoriali potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell’art. 20 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all’art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative, a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l’identità dei partecipanti all’inizio dell’evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;
2) in deroga agli art.17 c. 2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, le Associazioni Forensi, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, che hanno già sottoscritto il protocollo con il C.N.F., per le loro rispettive aree di competenza, potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dalle stesse organizzati con la modalità FAD secondo le indicazioni dell’art. 20 Regolamento CNF n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all’art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l’identità dei partecipanti all’inizio dell’evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;
3) gli esami al temine dei corsi per l’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio e quelli al termine dei corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore potranno tenersi da remoto, purché con modalità idonee a garantire il corretto comportamento degli esaminandi;
4) per gli altri soggetti organizzatori di eventi formativi restano ferme le previsioni di cui al Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, alla rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla “Nota tecnica sull’accreditamento delle attività di Formazione a distanza”.
Salvo la competenza dell’Ordine degli Avvocati di Bari di cui al punto 1) della delibera n. 193/2020, resta ferma la competenza del CNF per l’accreditamento di eventi formativi da remoto (FAD) organizzati da soggetti diversi dalle Associazioni Forensi previste al punto 2 della delibera CNF n. 193/2020, ai sensi degli artt. 17 comma 2 e 22 comma 7, Regolamento C.N.F. n. 6/2014.
Pertanto, la Commissione scrivente potrà accreditare soltanto gli eventi formativi a distanza organizzati dal Consiglio dell’Ordine o in collaborazione con lo stesso.
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18/08/2020 - Crediti Formativi
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La Commissione Formazione ed Eventi dell’Ordine degli Avvocati di Bari rende noto che il Consiglio Nazionale Forense, con delibera n. 168 del 20.03.2020 ha stabilito che:
1) l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art. 12 del Regolamento CNF n. 6 del 16 luglio 2014 e ss mm;
2) nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, ciascun iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale;
3) i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD;
4) i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo.
Pertanto, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo di legge, la Commissione fa presente che:
- il corrente anno 2020 costituisce un unicum in deroga alle previsioni del Regolamento CNF n. 6/2014;
- nel corrente anno 2020 occorre comunque conseguire almeno cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie;
- i crediti formativi del corrente anno 2020 potranno essere conseguiti totalmente mediante modalità FAD (da remoto);
- i crediti formativi conseguiti nel corrente anno 2020 potranno essere portati a compensazione dei crediti formativi degli anni antecedenti e successivi.
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