il Consiglio Nazionale Forense ha recentemente approvato delle linee guida interpretative per l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di difesa di ufficio.
I difensori interessati ad iscriversi nell’elenco unico nazionale dovranno presentare - tramite la piattaforma LEXTEL (
https://gdu.consiglionazionaleforense.it) - al Consiglio dell’Ordine domanda, indirizzata al Consiglio Nazionale Forense, di inserimento in detto elenco, unitamente all’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 29, comma 1 bis, disp. att. c.p.p.
Nella domanda deve essere indicato in quale delle tre condizioni di cui all’art. 29, comma 1 bis, disp. att. c.p.p. versi il richiedente.
Con riferimento al requisito di cui alla lettera a) della citata norma, il richiedente dovrà attestare di avere partecipato ad un corso biennale di formazione ed aggiornamento professionale della durata complessiva di almeno 90 ore organizzato a livello circondariale distrettuale o interdistrettuale, unitamente o disgiuntamente dai Consigli dell’Ordine, dalle Camere penali territoriali e dall’UCPI e di avere superato l’esame finale. Il requisito della biennalità, nel rispetto della durata di 90 ore, deve ritenersi soddisfatto quando il corso si svolga nell’arco di 24 mesi (tale previsione non opera per i corsi già avviati al luglio 2016).
Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento CNF approvato con delibera del 22.05.2015, può chiedere l’iscrizione all’elenco anche l’Avvocato che abbia partecipato negli ultimi tre anni (2012, 2013 e 2014) a precedenti corsi e che abbia frequentato entro un anno il corso formativo-integrativo in materia penale di almeno 30 ore che soddisfi i requisiti di cui alla lettera a) dell’art. 29 disp. att. c.p.p. e abbia superato l’esame finale entro il termine di sei mesi dal completamento del percorso formativo-integrativo.
Con riferimento al requisito di cui alla lettera b) della citata norma, il richiedente dovrà produrre autocertificazione attestante l’iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno cinque anni continuativi e, al fine di dimostrare di avere acquisito esperienza nella materia penale, produrre dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che attesti la partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerali) nel medesimo anno solare cui la richiesta si riferisce, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento. Nel novero delle dieci udienze non possono essere conteggiate più di due udienze quale sostituto ex art. 97, IV comma, c.p.p. e non più di tre dinanzi al Giudice di Pace. Il richiedente dovrà presentare la domanda nel periodo di tempo decorrente dal 1° dicembre al 31 dicembre dell’anno in corso.
La partecipazione a ciascuna udienza è comprovata mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (con espresso richiamo alla responsabilità penale del dichiarante in caso di attestazioni false), che dovrà specificamente indicare:
a) il numero di ruolo del procedimento;
b) la data in cui si è svolta l’udienza;
c) l’attività svolta in udienza;
d) l’Autorità giudiziaria dinanzi alla quale si è svolta l’udienza;
e) le iniziali del nome e del cognome della parte assistita;
f) in quale veste l’Avvocato abbia patrocinato (difensore di fiducia, difensore di ufficio ex art. 97, I comma, c.p.p. ovvero ex art. 97, IV comma, c.p.p., sostituto processuale ex art. 102 c.p.p.).
Con riferimento al requisito di cui alla lettera c) della citata norma, il richiedente dovrà produrre certificazione attestante il conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, ai sensi dell’art. 9 della Legge 247/2012.
In qualsiasi delle tre condizioni versi, il richiedente deve inoltre attestare, sempre mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, di essere in regola con l’obbligo formativo di cui all’art. 11 Legge 247/2012.
Si rammenta, infine, la necessaria assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda con provvedimento definitivo.
I testi legislativi e regolamentari utili all’approfondimento sono consultabili sul sito del Consiglio Nazionale Forense, Sezione “Argomenti”, Voce “Difese d’ufficio”.
Cordiali saluti
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI
Il Presidente
Giovanni Stefanì