il Consiglio Nazionale Forense ha recentemente approvato delle linee guida interpretative per l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di difesa di ufficio.
I difensori già iscritti nell’elenco unico nazionale dovranno, entro il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 2016), presentare - tramite la piattaforma LEXTEL (
https://gdu.consiglionazionaleforense.it) - al Consiglio dell’Ordine domanda, indirizzata al Consiglio Nazionale Forense, di permanenza in detto elenco, unitamente all’autocertificazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 29, comma 1 quater, disp. att. c.p.p.
L’esercizio continuativo di attività nel settore penale va comprovato dalla partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerali) nell’anno solare precedente, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento.
La partecipazione a ciascuna udienza è comprovata mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (con espresso richiamo alla responsabilità penale del dichiarante in caso di attestazioni false), che dovrà specificamente indicare:
a) il numero di ruolo del procedimento;
b) la data in cui si è svolta l’udienza;
c) l’attività svolta in udienza;
d) l’Autorità giudiziaria dinanzi alla quale si è svolta l’udienza;
e) le iniziali del nome e del cognome della parte assistita;
f) in quale veste l’Avvocato abbia patrocinato (difensore di fiducia, difensore di ufficio ex art. 97, I comma, c.p.p. ovvero ex art. 97, IV comma, c.p.p., sostituto processuale ex art. 102 c.p.p.).
Nel novero delle dieci udienze non possono essere conteggiate più di due udienze quale sostituto ex art. 97, IV comma, c.p.p. e non più di tre dinanzi al Giudice di Pace.
Il richiedente deve inoltre attestare, sempre mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, di essere in regola con l’obbligo formativo di cui all’art. 11 Legge 247/2012.
In caso di mancata ovvero incompleta presentazione della domanda e della documentazione richiesta entro il termine perentorio del 31 dicembre, l’Avvocato è cancellato d’ufficio dall’elenco nazionale; la cancellazione non fa venire meno l’obbligo di prestare l’ufficio per gli incarichi precedentemente ricevuti.
I testi legislativi e regolamentari utili all’approfondimento sono consultabili sul sito del Consiglio Nazionale Forense, Sezione “Argomenti”, Voce “Difese d’ufficio”.
Cordiali saluti
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI
Il Presidente
Giovanni Stefanì