si comunica che con
allegata circolare, il Ministero della Giustizia, nel rispondere ad una segnalazione di un collega in merito alla non utilizzabilità del registro IPA (
http://indicepa.gov.it/) quale “pubblico elenco” ai fini delle notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, ha chiarito che, il predetto elenco, non può essere utilizzato quale pubblico elenco per estrapolare gli indirizzi PEC ai fini delle notificazioni. Si invitano pertanto i colleghi che hanno necessità di effettuare notifiche a mezzo PEC alle Pubbliche Amministrazioni a non utilizzare il predetto elenco per estrapolare gli indirizzi delle PA, bensì il registro P.P.A.A., raggiungibile attraverso il Portale dei Servizi Telematici (
http://pst.giustizia.it/PST/)
Si rammenta altresì che ad oggi, ai sensi dell’articolo 3bis della legge 53 del 1994, gli unici pubblici elenchi utilizzabili ai fini delle notifiche sono i seguenti:
- INI-PEC (
www.inipec.gov.it)
- ReGinDe (
http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2.wp)
- Registro Imprese (
http://www.registroimprese.it/ricerca-libera-e-acquisto)
- Registro PP.AA. (
http://pst.giustizia.it/PST/)
Con i miei migliori saluti
Il Presidente