Ti comunichiamo che è scaduto il termine per il pagamento della tassa di conservazione all’Albo, relativa all’annualità 2015, per cui, ove non Ti siano pervenuti i MAV per la riscossione della quota, presso il tuo studio, Ti preghiamo di contattare l’ufficio al seguente indirizzo:
tesoreria@ordineavvocati.bari.it.
In ogni caso, sin d’ora, si precisano sia il numero di c/c postale: 16506701 che l'IBAN: IT09U0335901600100000105234 sui quali poter effettuare il versamento di € 140,00 per gli avvocati e di € 170,00 per gli avvocati cassazionisti.
Ti ricordiamo, altresì, che il Consiglio dell’Ordine è tenuto al rispetto degli art. 5 e 6 (di seguito ritrascritti) del REGOLAMENTO del 24 maggio 2013, n. 3 (Norme per la riscossione dei contributi) emanato dal CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE nella seduta del 24 maggio 2013 e ad applicare, pertanto, tutte le conseguenti determinazioni in caso di mancato pagamento.
Cordiali saluti
Il Tesoriere
Avv. Giuseppe Andrea Basciani
Il Presidente
Avv. Giovanni Stefani
Art. 5.
Aspetti gestionali e contabili
1. I contributi da riscuotere per conto del Consiglio Nazionale dovranno essere imputati nei bilanci degli Ordini territoriali nei capitoli di entrata ed uscita, accesi tra le partite di giro.
2. I Consigli degli Ordini dovranno versare al Consiglio Nazionale i contributi riscossi per conto dello stesso entro il termine del 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza.
Dovranno, altresì, specificare a quale anno si riferisce l’incasso di eventuali residui.
3. Gli stessi Consigli dovranno inviare al Consiglio Nazionale, entro la medesima data, un apposito elenco contenente i nominativi degli iscritti inadempienti, con la specificazione dei motivi che hanno determinato il mancato incasso e dei provvedimenti adottati nei loro confronti, con la relativa data di adozione.
Art. 6.
Sanzioni disciplinari per gli iscritti morosi
1. Ai sensi dell’articolo 29, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli iscritti che non adempiano al versamento dei contributi nei termini previsti sono soggetti alla sanzione della sospensione.
2. L’adozione del provvedimento disciplinare di sospensione non fa venire meno, in ogni caso, l’obbligo del versamento dei contributi da parte dell’iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di
riscossione degli stessi da parte del Consiglio dell’Ordine, anche attraverso l’adozione di azioni
esecutive, e di successivo versamento al Consiglio Nazionale delle somme dovute.
3. Qualora, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l’iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, il Consiglio dell’Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, fisserà un ulteriore termine di 60 giorni per la regolarizzazione della
posizione contributiva, informando l’interessato che, trascorso inutilmente tale termine, il mancato
pagamento dei contributi determinerà l’avvio della procedura di cancellazione dall’Albo o dall’Elenco per il venir meno del requisito della condotta irreprensibile di cui all’art. 17, n. 1. lett.
h), della legge.