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ART.6 LEGGE 162/2014 - del 09/03/2015
 
Gentile Collega  ,
Ti trasmetto, di seguito, la deliberazione adottata da questo Consiglio in data 4 marzo 2015 relativa all' oggetto:

"Il Consiglio,
esaminata la delibera della Giunta del Comune di Bari n. 21 del 22.1.2015 in tema di “disciplina sulla applicazione della sanzione amministrativa ex art. 6 della legge n. 162/2014”;
considerato che il comma 3 dell’art. 6 richiamato prevede a carico degli Avvocati l’obbligo di trasmissione, entro il termine di giorni dieci, all’Ufficiale dello stato civile del Comune competente dell’accordo di negoziazione assistita;
considerato, altresì, che il successivo comma 4 prescrive l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000 a carico dell’Avvocato che viola l’obbligo di cui al precedente comma 3;
ritenuto che l’intera normativa vigente in tema di negoziazione assistita presenta molte criticità e lacune e che, in particolare, l’art. 6, con le prescrizioni avanti richiamate, presenta dubbi di legittimità costituzionale, in quanto non prevede altrettanta adeguata sanzione per le inadempienze ai compiti spettanti alle altre categorie coinvolte nel procedimento di negoziazione assistita;
ritenuto che la norma richiamata eroga una sanzione eccessiva e sproporzionata rispetto alla violazione e affida ampio potere discrezionale ai Comuni nella applicazione della sanzione e nella decisione sulla misura della stessa;
rilevato, inoltre, che la delibera di Giunta n.21/2015 fissa tre periodi riguardanti le inadempienze da ritardo nella trasmissione, ai quali lega la sanzione di euro 2.000 ( per i primi dieci giorni), euro 6.000 ( dall’undicesimo al ventesimo giorno), euro 10.000 ( dal ventunesimo giorno);
considerato, infine, che per prassi consolidata in materia, nel silenzio legislativo della norma suddetta, si è individuato come dies a quo ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 6 comma 3 della legge 162/2014, “la data di consegna dell’accordo, certificata dall’Ufficio del P.M., all’atto del ritiro da parte dell’Avvocato della convenzione di negoziazione”, come da linee guida della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari;  
non condividendo, per le ragioni avanti rassegnate, la delibera assunta da codesta Giunta,
INVITA
la S.V. ad adottare ogni provvedimento che, in rettifica a quanto disposto con la delibera n. 21/2015, preveda una sanzione limitata al minimo previsto dal comma 4 dell’art.6 legge 162/2014, nonchè un termine iniziale di decorrenza del periodo previsto dal precedente comma 3 conforme alle linee guida della Procura della Repubblica di Bari, nell’attesa che il legislatore, in ossequio al fondamentale principio della imparzialità della giustizia, sani le iniquità di dubbia legittimità costituzionale che gravano solo sulla categoria dei nostri iscritti."

I migliori saluti.
Il Presidente
Avv. Emmanuele Virgintino
 





 
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