Ti trasmetto la delibera adottata dal Consiglio, nella seduta del 4 marzo scorso, relativa all' oggetto:
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BARI SU LINEE GUIDA DI CUI ALLA L.10/11/2014 N. 162:
Il Consiglio adotta il seguente deliberato:
“esaminate le “linee guida” predisposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari riguardanti la trasmissione al P.M. della convenzione di negoziazione assistita, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 162 del 10.11.2014 n. 162;
rilevato che le stesse prevedono il deposito di documentazione da allegare alla convenzione non prescritta dalla normativa vigente;
rilevato, altresì, che dette linee guida dispongono il “deposito” della convenzione, unitamente agli allegati;
ritenuto che, nonostante le criticità e le lacune riscontrate nella normativa richiamata, l’intento del legislatore sia deflattivo;
ritenuto, inoltre, che la responsabilità di quanto dichiarato nell'accordo di negoziazione assistita in materia di famiglia ricada sulle parti e sugli avvocati, che assistono obbligatoriamente ciascuna di esse, i quali avviano e concludono un peculiare procedimento di negoziazione (diverso da una transazione o da un verbale di separazione consensuale), caratterizzato per legge da meccanismi di controllo dei dati, redditi compresi, che sono parte imprescindibile del procedimento stesso; e che l'art. 6 della legge 162/2014 non preveda l'obbligo dell'allegazione proprio in osservanza allo spirito della legge;
considerato, infine, che, il comma 2 dell’art. 6 richiamato prevede la “trasmissione” al Pubblico Ministero e che non può essere esclusa la trasmissione a mezzo posta o pec;
pur non condividendo le linee guida trasmesse, per le ragioni avanti rassegnate, le comunica agli iscritti come da richiesta della Procura della Repubblica di Bari.”
I miei migliori saluti.
Il Presidente
Avv. Emmanuele Virgintino
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