Nell’intento del Governo di semplificare e velocizzare la materia del diritto di famiglia, il decreto 132/2014, con l’introduzione degli articoli 6 e 12, cancella l’intervento del Giudice nei soli casi di separazione, cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, in assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e disciplina le seguenti due diverse ipotesi:
- Art. 6: convenzione di negoziazione assistita con l’intervento obbligatorio dell’avvocato di fiducia, comprensiva di “patti di trasferimento patrimoniali”; in tali ipotesi la convenzione di negoziazione assistita viene sottoscritta dall’avvocato anche ai fini della attestazione della non contrarietà dell’accordo “alle norme imperative o di ordine pubblico” (art. 5); tale norma è già entrata in vigore il 13 settembre 2014;
- Art. 12: convenzione di negoziazione delle parti, in assenza di “partite patrimoniali”, innanzi all’Ufficiale di Stato civile; tale norma si applica a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione; il diritto fisso spettante ai comuni per la ricezione degli accordi non può superare l’imposta di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio.
Sulle novità appena esposte di cui al decreto legge, la Commissione Famiglia dell’Ordine degli Avvocati di Bari esprime le seguenti perplessità:
1) La soluzione di degiurisdizionalizzazione adottata dal decreto legge è in assoluto contrasto alle linee guida dell’Avvocatura riunitasi nel Laboratorio permanente sul diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni costituito da rappresentanti delle associazioni specialistiche sotto il coordinamento del CNF. Poichè il diritto di famiglia tratta dei diritti fondamentali delle persone e dei soggetti vulnerabili è indispensabile garantire il valore sociale della accessibilità, della funzione giudicante e dell’effettiva esecuzione dei provvedimenti accompagnata dal necessario monitoraggio.
2) L’assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti non esclude che la vulnerabilità riguardi il coniuge, il cui consenso può essere sottoposto a manipolazioni e distorto nella sua estrinsecazione. Nelle ipotesi previste dagli artt. 6 e 12 del decreto legge (e, fra l’altro, nella ipotesi di accordi sui trasferimenti patrimoniali di cui all’art.6 è alquanto equivoco se rientri nel concetto di trasferimento l'assegno di mantenimento) il controllo e la supervisione sulla congruità dell’accordo tra le parti viene lasciata ai privati, senza alcun possibile monitoraggio della terzietà di un Giudice, previsto invece dalla normativa vigente. Si pensi a titolo esemplificativo alla ipotesi di assegno divorzile una tantum che, secondo la legge del divorzio, non abrogata dalla riforma sul punto, prevede un obbligo di controllo e valutazione di equità da parte del Giudice che tenga conto dei seguenti fattori: idoneità dell’importo; diritto all’assegno; assenza di adeguati mezzi; tenore di vita coniugale; potenzialità economiche dei coniugi (art.5, comma 8 legge 898/1970). Se questa valutazione, modificando le norme vigenti, può farla un avvocato dotato di competenze e professionalità tecniche nelle ipotesi di cui all’art. 6, si ritiene difficile che possa farlo un Ufficiale di stato civile nelle ipotesi di cui all’art. 12.
3) La possibilità di concludere l’accordo di cui all’art.12 dinanzi all’Ufficiale di Stato civile solo nella ipotesi in cui non vi siano pattuizioni di natura patrimoniale, manifesta: a) la consapevolezza del Governo che sono estranee al bagaglio professionale dell’ufficiale di stato civile le conoscenze tecniche necessarie per il compimento delle articolate attività richieste per la circolazione dei beni; b) di non conoscere le dinamiche dei conflitti familiari attinte da problematiche di natura personale che necessitano di altrettanta competenza professionale per la loro risoluzione. La norma nulla dispone in ordine alla possibilità di mettere in esecuzione l’accordo di cui all’art.12.
4) Si è convinti, al contrario, che il rito di famiglia necessiti della piena “giurisdizionalizzazione” al fine della garanzia delle tutele fondamentali delle persone, tra cui quella della difesa tecnica di tutte le parti coinvolte indipendentemente da una “partita economica” da negoziare, essendo coinvolte dinamiche conflittuali di natura personale.
5) Peraltro, prevedendo la possibilità di accedere alla negoziazione assistita anche per la richiesta di separazione personale, viene del tutto omesso il riferimento al tentativo obbligatorio di conciliazione del Giudice previsto dall’art. 708 c.p.c.
6) La Riforma non ha investito le proprie risorse nella istituzione di un Tribunale unico per la Famiglia che ponesse fine alla frammentazione delle competenze in materia di famiglia e minori, distribuite tra giudice ordinario, giudice minorile e giudice tutelare.
7) L'art. 6 già in vigore sanziona gli avvocati nel caso di ritardato inoltro del patto al Comune (commi 3 e 4); posto che il Comune di celebrazione del matrimonio può essere lontano dal luogo di residenza, il professionista dovrebbe, per essere sicuro di non incorrere nell'applicazione della sanzione, portare il plico personalmente, non essendo l'invio a mezzo raccomandata condizione di esonero da responsabilità in caso di smarrimento.
La previsione è abnorme anche in merito al quantum (sino a 50.000,00 euro) e tale disposizione, se non modificata, sarà motivo per le compagnie assicurative di aumenti della responsabilità civile professionale.
Peraltro, è evidente la disparità di trattamento tra professionista e ufficiale di stato civile, al quale alcuna sanzione viene comminata nel caso di irregolarità nell'espletamento della procedura a lui delegata, considerate, altresì, le responsabilità professionali e deontologiche dell’avvocato individuate nell’art. 5 (richiamato dall’art. 6).
Tanto premesso, la Commissione Famiglia auspica le modifiche opportune al fine di semplificare la normativa vigente ed accelerare il processo realmente, scongiurando i pericoli e rischi avanti descritti.
Bari, 29 settembre 2014.
LA COMMISSIONE FAMIGLIA - ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI
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