Anche in questo Tribunale accadono fatti che sono espressione di pregiudizi e stereotipi propri di una società arretrata e inconsapevole di principi basilari che dovrebbero considerarsi consolidati nel comune sentire mentre, invece, non lo sono.
L’INFORMAZIONE: COSA SONO LE MOLESTIE VERBALI
LA MOLESTIA VERBALE non è in alcun modo mera espressione di cattiva educazione o esplicitazione di humor di cattivo gusto, essendo espressamente inserita fra i motivi di discriminazione richiamati dall’art. 26 del D.Lgs. 11-4-206 n. 198-Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della L. 28 novembre 2005 n. 246.
Comma 2 “Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica,verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile , degradante, umiliante od offensivo”.
Per molestie sessuali, infatti, non si intendono solo comportamenti a connotazione negativa afferenti al sesso, ma anche azioni tese a sottolineare negativamente o in senso dispregiativo le differenze di genere.
IL FATTO: COME SI POSSONO ESPLICITARE LE MOLESTIE VERBALI
Uffici del Giudice di Pace di Bari- 27/03/2014
Un’Avvocata viene spinta con mala grazia da un Collega che non le chiede neppura scusa.
L’Avvocata si duole del gesto, esprimendo al Collega il proprio disappunto.
Il Collega l’apostrofa con la seguente espressione sessista : ” Se state mestruate statevene a casa!”.
LE CONCLUSIONI:
Il Collega non è stato solo maleducato, ma ha posto in atto un comportamento censurato da una norma di Legge e ha fatto sentire una Collega, impegnata in udienza, nel suo lavoro, a disagio pubblicamente per ragioni legate alla propria appartenenza di genere.
Il CPO denunzia e stigmatizza comportamenti di questo tipo, incredibilmente più frequenti di quanto si possa immaginare, in quanto gravemente offensivi di una scala valoriale purtroppo ancora ignota ai più, comportamenti che si concretizzano in molestie verbali (sessuali) esplicitate con frasi volutamente riferite al genere in modo denigratorio e offensivo.
I COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI NON SONO TOLLERABILI
in quanto:
- costituiscono una violazione di Legge;
- se reiterati ingenerano nelle colleghe e nelle giovani praticanti una idea distorta secondo la quale essi sono inevitabili, e devono essere subiti,con rassegnazione e anche magari con il sorriso, per non sentirsi escluse dalla comunità e dall’ambiente lavorativo;
- inducono nei responsabili l’errato convincimento della liceità, e comunque della non gravità del gesto, attesa la presupposta supremazia del proprio genere rispetto a quello che viene discriminato e, cosa più grave, ingenerano nelle vittime della discriminazione l’idea che le suddette molestie debbano essere inevitabilmente subite e tollerate per essere inserite nel tessuto dei rapporti sociali dell’ambiente lavorativo.
Osteggiamo e scoraggiamo, quindi, il ripetersi di atti ed azioni discriminatorie che altro non sono che espressione di inciviltà ed ignoranza e invitiamo tutte le Colleghe ed i Colleghi a dare al Comitato Pari Opportunità notizia, anche in via riservata, di eventuali episodi discriminatori al fine di consentirne la valutazione, e di introdurre ogni possibile azione a tutela delle pari opportunità di genere.
Avv. Roberta De Siati
Presidente Cpo Avvocati Di Bari
Con la collaborazione delle avvocate Giovanna Brunetti e Luisa Castellana Soldano