Compatibilitątra l'attivitą di amministratore e la professione forense - del 11/03/2013
Gentile Collega ,
Nella seduta del 20 febbraio scorso, la commissione consultiva del CNF ha adottato un parere relativo alla compatibilità tra l'attività di amministratore di condominio e la professione forense, alla luce del nuovo ordinamento professionale forense (legge n. 247/2012) e della legge di modifica della disciplina del condominio degli edifici (legge n. 220/2012).
Il parere fa una dettagliata disamina delle ipotesi di incompatibilità disciplinate dall'articolo 18 della legge 247/2012 e sottolinea "che l'attività di amministratore di condominio si riduce all'esercizio di un mandato con rappresentanza conferito da persone fisiche, in nome e per conto delle quali egli agisce e l'esecuzione di mandati, consistenti nel compimento di attività giuridica per conto ed (eventualmente) in nome altrui ed esattamente uno dei possibili modi di svolgimento dell'attività professionale forense sicchè la circostanza che essa sia svolta con continuità non aggiunge né toglie nulla alla sua legittimità di fondo quale espressione, appunto, di esercizio della professione".
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