il Consiglio, letta la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Roma, sez. XIX, dell’8 ottobre 2012 ed eseguita la opportuna istruttoria, manda al Tesoriere perché: 1) provveda al versamento in favore del CNF degli importi a titolo di contributo annuale per gli Avvocati non cassazionisti, con riserva di ripetizione di quanto corrisposto, anche per gli anni precedenti, nel caso di definitivo accertamento giudiziale della non debenza di dette somme; 2) provveda al versamento degli importi a titolo di contributo annuale per gli Avvocati cassazionisti, trattenendo l’aggio nella misura del 5% sul detto contributo, richiedendo, altresì, il rimborso dell’aggio per gli anni precedenti, anche ove già non richiesti.
Il Consiglio, poiché su tale questione si sono ingenerati equivoci, ribadisce che è dovuta da tutti gli Iscritti, negli Albi ed Elenchi, la tassa di conservazione nella misura già deliberata dal Consiglio dell’Ordine, in sede di approvazione del Bilancio Preventivo, e già comunicata agli Iscritti.
I miei migliori saluti
Il Presidente
Avv. Emmanuele Virgintino