Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, nella seduta del 28 gennaio 2020,
considerato che:
- è pervenuta all’attenzione di questo Consiglio dell’Ordine, il “Regolamento per l’affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all’Ente” del Comune di Noci, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 2019;
- nella sezione “Compenso” di detto regolamento, all’art. 6 è espressamente previsto:
punto 2: “Qualora la sentenza/ordinanza/decreto favorevole all’Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato se tale importo sia inferiore a quanto assunto con determinazione di impegno di spesa”;
punto 7: “Nel caso in cui, per la migliore difesa dell’Amministrazione, l’Avvocato riterrà opportuno avvalersi di un consulente tecnico di parte, egli è tenuto a rivolgere tale richiesta al Responsabile del Servizio Contenzioso, che potrà autorizzare l’Avvocato a procedere egli stesso alla nomina: in tal caso l’Avvocato provvederà al pagamento del compenso al consulente, che sarà calcolato secondo i tariffari di riferimento e considerato quale spesa eccedente il limite di cui al comma 1. Il rimborso al legale di tale eccedenza avverrà previa esibizione all’Ente di idonea fattura elettronica rilasciata al consulente stesso.”;
ritenuto che:
- il rapporto sotteso all'accordo economico per la difesa in giudizio ha come soggetti il cliente ed il proprio legale ed è finalizzato a dare contezza al primo dell'esborso che andrà ad affrontare per l'assistenza in giudizio, garantendo nel contempo, il legale, rispetto ad un'eventuale liquidazione delle spese in sentenza inferiore all'importo convenuto con il cliente;
- il rapporto che origina dalla statuizione del Giudice in sentenza sulle spese legali si costituisce, per converso, tra altri protagonisti e precisamente, tra le parti del processo, con la nascita di un'obbligazione di pagamento delle spese legali che la parte soccombente è condannata ad effettuare in favore di quella vittoriosa, titolare, in forza del giudicato, di un corrispondente diritto di credito così come liquidato dal giudice;
- l'obbligo del cliente di corrispondere all'avvocato gli onorari per l'assistenza legale ricevuta, prescinde dalla statuizione del giudice sulle spese giudiziali, atteso che, come ricordato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 5224/2018, "la liquidazione degli onorari che l'avvocato pretende dal proprio cliente ... è indipendente e svincolata dalla statuizione che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari di causa";
- che, per il combinato disposto dei commi 6 e 8 dell’art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247, sono vessatorie e, pertanto, nulle, le clausole che determinano, anche in ragione della non equità del compenso, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'Avvocato;
- che, in particolare, sono dichiarate vessatorie le clausole che prevedono l'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
- che la nullità delle clausole vessatorie opera soltanto a vantaggio dell'avvocato e non incide sul contratto che rimane valido per il resto, tenuto conto che il Giudice, ove accerti la vessatorietà della clausola o la non equità del compenso, è tenuto a dichiarare unicamente la nullità della prima, ovvero determinare il compenso sulla base dei parametri ministeriali vigenti.
Tanto ritenuto e premesso, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, invita il Comune di Noci a rivedere il regolamento predisposto:
- eliminando le previsioni di cui al punto 2 (primo inciso) e punto 7 dell’art. 6;
- inserendo clausola contrattuale approvata espressamente ai sensi dell'articolo 1341 c.c., che preveda, in caso di liquidazione giudiziale che riconosca spese legali in misura inferiore a quella pattuita dal Comune con il proprio legale, l’intangibilità dell'accordo rispetto alla liquidazione del giudice.
Si comunichi al Comune di Noci, si pubblichi nella sezione delibere del Consiglio e newsletter agli iscritti.
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