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Ordinanza della Corte di Cassazione n.24160 del 27.9.2019 - REGISTRO INI-PEC - del 31/10/2019
 
Oggetto: Ordinanza della Corte di Cassazione n.24160 del 27.9.2019 - REGISTRO INI-PEC

Gentile Collega  ,
Con riferimento all'oggetto questo Consiglio, nella seduta del 30 OTTOBRE 2019, ha adottato il seguente deliberato:

DELIBERATO

La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 24160 del 27 settembre 2019 ha richiamato il principio di diritto già dalla stessa sancito con  la sentenza  n. 3709/2019 ossia:
“Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicchè la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)”.
- tale principio, come già enunciato nel deliberato di questo Consiglio assunto nella seduta consiliare del 12 marzo 2019, esclude incomprensibilmente il registro INI-PEC dal novero di quelli utilizzabili per le notificazioni dirette agli avvocati;
- il contestato principio è stato già richiamato dalla giurisprudenza di merito, ed in particolare dal Tribunale di Cosenza che con ordinanza del 1° marzo 2019, rigettava la richiesta di definitiva esecutorietà di un decreto ingiuntivo per il sol fatto che il decreto fosse stato notificato ad un indirizzo estrapolato dal pubblico elenco INI-PEC;
- gli artt. 16 ter e sexies del d.l. 179/2012 includono l’INI-PEC tra gli elenchi pubblici validi per l’esecuzione delle notificazioni ai sensi dell’art. 3-bis L. 53/1994, in posizione di esatta parità giuridica con il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RegInde);
- anche nel caso di cui all’ordinanza n. 24160 del 27 settembre 2019, la Corte ha inspiegabilmente menzionato il registro INI-PEC in fattispecie nella quale (trattandosi di notificazione diretta al Tribunale di Firenze) avrebbe potuto semmai venire in rilievo l’inutilizzabilità dell’IPA (indice delle pubbliche amministrazioni);
- l’utilizzo dell’INI-PEC è peraltro fondamentale al fine di consentire, in particolare, la notificazione telematica nei confronti di professionisti e imprese, i cui indirizzi non sono obbligatoriamente censiti all’interno del REGINDE;
- l’errato principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione e la conseguente acritica applicazione nei giudizi di merito, sono destinati ad avere gravi ripercussioni sulla possibilità di effettuare notificazioni in modalità telematica e, soprattutto, su innumerevoli notificazioni già eseguite dagli avvocati utilizzando l’elenco in discorso.
 
Tanto premesso

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, nel reiterare il contenuto del proprio deliberato del 12.3.2019, si associa a quanto già espresso nella lettera inviata dal Presidente del CNF al Primo Presidente della Suprema Corte, ritenendo che vada superata l’interpretazione in contrasto con il d.l. 179 del 2012 e con i principi espressi dal Codice dell’Amministrazione Digitale, che trovano espressa applicazione anche nel processo civile.

Si comunichi al primo Presidente della Corte di Cassazione, al Presidente della Corte di Appello di Bari, al Presidente del Tribunale, al CNF, all’ OCF, ai Consigli degli Ordini ed agli iscritti all’ordine degli Avvocati di Bari.

Si pubblichi sul sito.
 
 
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In allegato l'elenco Avvocati disponibili per Autenticazione Firme:

ELENCO Avvocati - Autenticazione Firme 2022
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