Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, nella seduta del 13 novembre 2018,
c o n s i d e r a t o
- che di recente sono pervenute all’attenzione di questo Consiglio convenzioni per lo svolgimento di attività di consulenza e rappresentanza in giudizio, predisposte da imprese bancarie, assicurative ed Enti pubblici, che contengono clausole vessatorie e prevedono una remunerazione per gli Avvocati notevolmente inferiore (tra il 50 ed il 300%) al parametro “minimo” di cui al DM 55/14, come integrato dal DM 37/18.
- che, peraltro, alcune di tali convenzioni impongono agli Avvocati pena la loro esclusione dalla shortlist “ la prestazione di attività gratuite (pareri, assistenza alle attività transattive, data entry sul gestionale, reportistica, ed altro) e, al fine di poter ottenere un maggior numero di incarichi, l’applicazione di sconti ulteriori sulla convenzione (c.d. fattore di preferenzialità);
r i t e n u t o
- che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247(introdotto dall’art. 19-quaterdecies, del D.L. 16.10.2017, n. 148, convertito dalla L. 04.12.2017, n. 172 e modificato dai commi 487 e 488 dell’unico articolo della L. 27 dicembre 2017, n. 205 - G.U. 29 dicembre 2017, n. 302), il compenso degli Avvocati per lo svolgimento di attività di consulenza e rappresentanza in giudizio in favore di imprese bancarie, assicurative e pubbliche amministrazioni, deve essere “equo”, ossia proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e conforme ai parametri previsti dalle apposite tabelle ministeriali;
- che, per il combinato disposto dei commi 6 e 8 dell’art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247, sono vessatorie e, pertanto, nulle, le clausole che determinano, anche in ragione della non equità del compenso, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'Avvocato;
- che, in particolare, sono dichiarate vessatorie le clausole che prevedono:
- la riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- l'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- l'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
- l'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
- la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- l'attribuzione al difensore, nell'ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, del minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
- l'applicazione della nuova disciplina dei compensi meno favorevole anche agli incarichi già pendenti o non ancora fatturati, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente;
- il pagamento della prestazione di assistenza o consulenza in materia contrattuale, solo in caso di effettiva sottoscrizione del contratto.
- che la nullità delle clausole vessatorie opera soltanto a vantaggio dell'avvocato e non incide sul contratto che rimane valido per il resto, tenuto conto che il Giudice, ove accerti la vessatorietà della clausola o la non equità del compenso, è tenuto a dichiarare unicamente la nullità della prima, ovvero determinare il compenso sulla base dei parametri ministeriali vigenti;
- che la inderogabilità dei minimi tariffari stabiliti dal DM n. 55 del 2014, già affermata dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza 8/12/2016), è stata ulteriormente ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione, con la dichiarazione di illegittimità delle liquidazioni giudiziali inferiori ai detti minimi in quanto lesive del decoro professionale (cfr. Ordinanze n. 24492 del 2016; n. 30286 del 2017, n. 1018 del 2018 e n. 21487 del 2018)
INVITA
gli Enti pubblici e le imprese private a rivedere le convenzioni predisposte, apportando, ove necessario, le modifiche che:
1. riconoscano agli Avvocati che svolgono attività di consulenza e/o di rappresentanza in giudizio, un compenso non inferiore a quello minimo previsto dal D.M. di cui all’art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012;
2. eliminino le clausole vessatorie e, pertanto, nulle, indicate ai commi 6 e 8 dell’art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247;
3. riconoscano il rimborso delle spese generali nella misura percentuale stabilita dal D.M. di cui all’art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012.
Si comunichi alle Autorità di Vigilanza (IVASS ed ABI), al C.N.F., all’O.C.F., ai Consigli degli Ordini italiani, all’A.N.C.I.
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