In vista della discussione in Commissione del DDL Pillon, e in considerazione delle numerose criticità che emergono dal testo in discussione, il CPO ritiene di dover dare diffusione al presente documento onde consentire a tutti i colleghi una corretta analisi.
Cordiali saluti
La Presidente del CPO
Avv.ta Giovanna Brunetti
Testo redatto da:
Luisa Castellana Soldano, Daniela Angelini, Valeria Ariodante, Olga Diasparro, Veralisa Massari e Giulia Rossini
OSSERVAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE PILLON
Il C.P.O. BARI, esaminato il disegno di legge Pillon fa rilevare quanto segue:
A. il disegno di legge introduce l’istituto della “mediazione familiare” quale condizione di procedibilità qualora nel procedimento di separazione, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, debbano essere assunte decisioni che coinvolgono direttamente o indirettamente i diritti dei minori. Tale disposizione, in difetto di una previsione di gratuità della procedura (essendo solo stata prevista la gratuità del primo incontro art. sub 4), finisce per determinare una “discriminazione a carico delle fasce più deboli” sfornite di mezzi economici e costrette ad intraprendere un oneroso percorso di mediazione familiare. La novella inoltre, è in contrasto:
1. con i principi stessi della mediazione familiare, che la rendono “inapplicabile” in presenza di particolari condizioni: situazioni di violenza, uso di sostanze stupefacenti o alcool, patologie psichiatriche da parte di uno dei soggetti che vi prendono parte;
2. con i contenuti della convenzione di Istambul nonchè incompatibile con i diritti indisponibili. Tale disposizione comportando un aumento degli oneri economici a carico delle famiglie, crea inoltre disparità di trattamento tra coloro che adiscono l’autorità giudiziaria formulando una domanda di separazione in assenza di figli o con figli maggiorenni e coloro che formulano identica domanda in presenza di figli minori. Gli stessi oneri economici a carico delle famiglie con figli minori, si rileva, anche, nella previsione della “coordinazione genitoriale” ex art. sub 5 del disegno di legge.
B. Si ravvisa una ipotesi di aumento della conflittualità e probabile “paralisi” dei processi: la modifica dell’art. 178 c.p.c., infatti, (disegno di legge art. sub 6) prevede che l’ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli sia impugnabile con reclamo immediato al collegio.
C. Particolarmente grave si configura la sanzione della “nullità” prevista dall’art. sub 7 del disegno di legge, nell’ipotesi in cui il ricorso o la memoria difensiva non contengano una dettagliata proposta di piano genitoriale.
D. Nella parte in cui il disegno di legge prevede che all’art. sub 8 nei procedimenti di separazione di genitori con figli minori, il presidente verifica anche d’ufficio il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 706 c.p.c. ed in caso contrario, rinvia il procedimento per un termine massimo di due, mesi ordinando alle parti di rivolgersi ad un mediatore familiare, vi è un chiaro contrasto con la tutela del minore, atteso che, vengono procrastinati i termini per l’assunzione di provvedimenti provvisori ed urgenti da parte dell’autorità giudiziaria, indispensabili per gestire il quotidiano di nuclei familiari, soprattutto con figli minori, fortemente colpiti dal conflitto.
E. Nella previsione di riforma dell’art. 709 ter (art. sub 9 disegno di legge) sono indicati, quali motivi di ricorso, in ordine alle gravi inadempienze relative all’esercizio della responsabilità genitoriale o alle modalità di affidamento, ipotesi non meglio tipizzate e lasciate alla più ampia discrezionalità dell’interprete, quali precipuamente: “le manipolazioni psicologiche, accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false ed infondate mosse contro i genitori”. Ipotesi che alimenterebbero la domanda giudiziale di tutela anche in situazioni “palesemente strumentali” inasprendo la conflittualità a danno della parte debole: il minore appunto.
F. Nel disegno di legge all’art. sub 11 che, modifica l’art. 337 ter c.c., viene fatto un passo indietro rispetto al principio di bigenitorialità, nella parte in cui viene stabilito che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e con la madre, anziché utilizzare il termine di “genitori” prescindendo dal sesso. Nello stesso articolo, viene stabilito che il minore, ha anche il diritto di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici o equipollenti prevedendo in difetto, meccanismi di recupero che mal si conciliano con le esigenze di vita, sociali e di studio del minore.
G. Le esigenze di vita del minore non sono neppure tutelate, lì dove viene statuita come “regola generale” il mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori, con misure e modalità che, lì dove non indicate dalle parti nel loro piano genitoriale, devono essere determinate dall’autorità giudiziaria. Compito quest’ultimo assai arduo da realizzare, richiedendo quindi un continuo ricorso all’ausilio di un tecnico terzo, fonte di costi ulteriori a carico delle parti ed inutili lungaggini processuali. Identico risultato, nel caso anch’esso regolamentato, della residuale ipotesi in cui fosse determinata la corresponsione di assegno periodico, posto che l’autorità giudiziaria nel relativo provvedimento dovrà indicarne la scadenza e le iniziative da intraprendere dalle parti per giungere al mantenimento diretto della prole, con evidente incertezza sull’esecutività a “termine” dei provvedimenti giudiziali emanati e consequenziale aumento del contenzioso.
H. Alcuna tutela è poi assicurata al minore, che se da un lato può godere del doppio domicilio presso ciascuno dei genitori (art. sub 14 disegno di legge), dall’altro perde il diritto di restare nella casa familiare, considerata da sempre centro di affetti, unico punto di riferimento e stabilità dinanzi alla disgregazione separativa. L’espressa previsione poi, contenuta nello stesso art. sub 14 del disegno di legge, in base alla quale è compito delle autorità di pubblica sicurezza, su segnalazione di uno dei genitori, adoperarsi per ricondurre immediatamente il minore alla sua residenza qualora sia stato allontanato senza il consenso di entrambi i genitori o l’ordine del giudice, costituisce una grave lesione dell’equilibrio psico-fisico del minore, sicura fonte di ulteriori traumi per lo stesso, che diverrà così “strumento spersonalizzato” del conflitto genitoriale.
I. Il disegno di legge all’art. sub 15, introduce altresì un’ulteriore e nuova fonte di conflitto, quella cioè dei figli maggiorenni e non economicamente indipendenti i quali potranno proporre domanda giudiziale autonoma, per ottenere da entrambi i genitori un assegno periodico, escludendo qualsiasi forma di mantenimento diretto. Sul punto, si evidenzia quindi, la difformità di trattamento rispetto ai figli minori, per i quali è invece prevista come regola generale, il “mantenimento diretto”.
J. L’aumento della conflittualità, si ravvisa altresì, nella previsione di cui all’art. sub 17 del disegno di legge, nella parte in cui potranno essere assunti provvedimenti relativi alla limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale, anche quando in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori, il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraneazione con riguardo ad uno di essi. Tale disposizione risulta altresì lesiva ed in contrasto con il principio della “bigenitorialità” che sembra “solo apparentemente” essere tutelato nel disegno di legge.
K. Si evidenzia come l’abolizione “dell’addebito” previsto nell’art. sub 19 del disegno di legge, contrasta con gli obblighi nascenti dal matrimonio, che pertanto, non potranno più essere considerati tali nel loro contenuto e come altresì, l’abrogazione dell’art. 570 bis c.p. (art. sub 21 del disegno di legge) di recente introduzione nel nostro ordinamento, lasci completamente prive di tutela, forme di violazione degli obblighi di assistenza familiare a seguito di provvedimenti giudiziali di separazione, divorzio, nullità del matrimonio, affidamento condiviso dei figli, a danno esclusivo delle fasce più deboli, i minori prima di tutti!
L. In ultimo, la disposizione di cui all’art. sub 23 del disegno di legge prevedendo l’applicazione della nuova disciplina ai procedimenti pendenti non può che generare uno stato di confusione e “stallo” processuali, con evidenti ricadute negative per i protagonisti della crisi familiare.